Rimborso Per Mancata Effettuazione Del Viaggio

RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

Come disciplinato dal Regolamento CE N.782/2021, in caso di servizi irregolari, per cause di inadempienze attribuibili alla Ferrotramviaria, per cui sia prevedibile un ritardo in arrivo alla destinazione finale del viaggio superiore a 60 minuti, il Cliente può ottenere il rimborso del costo del biglietto acquistato:

• per la parte di viaggio non ancora effettuata;

• per l’intero viaggio qualora il Cliente non intenda iniziare il viaggio;

• per l’intero viaggio (compresa la parte già effettuata) se la prosecuzione

del viaggio non è più utile in relazione al programma iniziale, nel qual caso il Cliente ha la possibilità di tornare al punto di partenza non appena possibile, prima di raggiungere la destinazione finale.