Mancato rispetto dei tempi comunicati di ripristino della disponibilità di infrastrutture o dotazioni delle stazioni
In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera n. 106 del 25 ottobre 2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Ferrotramviaria si impegna a riconoscere un indennizzo ai viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta che utilizzano servizi di trasporto nel caso in cui, in presenza di dotazioni non funzionanti,
non è segnalato il mancato funzionamento o non sono rispettati i tempi di ripristino comunicati o rettificati.
Per ottenere l’indennizzo, per le suddette ragioni, il viaggiatore, entro le 48 ore successive all’evento che ha generato la richiesta di indennizzo, dovrà inoltrare a Ferrotramviaria una richiesta scritta, allegando il biglietto obliterato in originale e copia del documento di identità.
In caso di biglietto acquistato on line, tramite App “Ferrotramviaria SpA” o caricato sulla “tessera e-via”, deve essere indicato il numero identificativo del biglietto o la data e l’ora di acquisto del titolo di viaggio.
Inoltre, il viaggiatore dovrà dichiarare: giorno, luogo, ora e linea oggetto del mancato servizio.
In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
L’indennizzo viene calcolato secondo i criteri riportati nella tabella, elaborati prendendo a riferimento i parametri indicati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
L’ammontare dell’indennizzo è dato dalla somma del valore calcolato per ciascuno dei tre parametri (A+B+C). I criteri di calcolo sono definiti secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, il viaggiatore riceverà comunicazione dell’esito della richiesta e, nel caso in cui la stessa venga accolta, le modalità e le tempistiche di erogazione dell’indennizzo.
La comunicazione viene inviata anche in caso di mancato riconoscimento. Trascorsi 30 giorni senza aver ricevuto risposta, o nel caso la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il viaggiatore può rivolgersi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (per informazioni: www.autorita-trasporti.it)
L’indennità da ritardo non è riconosciuta:
- ai possessori di biglietti gratuiti;
- nel caso in cui le dotazioni siano funzionanti, sia segnalato il mancato funzionamento o siano stati rispettati i tempi di ripristino comunicati o rettificati;