INDENNIZZO IN CASO DI MANCATA RISPOSTA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA DELIBERA ART N. 28-2021
Per tutti i reclami che richiedono una risposta, l’Azienda, si rivolgerà agli interessati per iscritto, rispondendo alla presente entro un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo o, in casi di giustificati, di 3 mesi. Decorsi inutilmente i suddetti termini, il Cliente può presentare il reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti o può avvalersi di procedure di risoluzione extragiudiziali delle controversie.
Inoltre, decorso il novantesimo giorno senza risposta al reclamo da parte dell’Azienda, è previsto un indennizzo automatico a favore del cliente.
L’utente infatti ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio/abbonamento acquistato in misura non inferiore al:
a) 10% nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo.
Come chiedere l’indennizzo
Per ottenere l’indennizzo, per le suddette ragioni, il viaggiatore, entro le 48 ore successive all’evento che ha generato la richiesta di indennizzo, dovrà inoltrare a Ferrotramviaria una richiesta scritta, allegando il biglietto obliterato in originale e copia del documento di identità.
In caso di biglietto acquistato on line, tramite App “Ferrotramviaria SpA” o caricato sulla “tessera e-via”, deve essere indicato il numero identificativo del biglietto o la data e l’ora di acquisto del titolo di viaggio.
Inoltre, il viaggiatore dovrà dichiarare: giorno, luogo, ora e linea oggetto del mancato servizio.
In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Riscontro alla richiesta di indennizzo
Entro 30 giorni dalla data ricezione della richiesta di indennizzo, dopo aver proceduto alle ulteriori verifiche ed accettata la richiesta, l’Azienda procederà all’invio presso il domicilio o indirizzo e-mail indicato dal richiedente una comunicazione relativa al riconoscimento o al mancato riconoscimento dell’indennizzo.
L’indennizzo viene effettuato con l’emissione di un bonus che si applica all’atto del rinnovo dell’abbonamento (mensile o annuale).
Il rimborso è effettuato in denaro su richiesta del viaggiatore.
Non si ha diritto all’indennizzo
L’indennità da ritardo non è riconosciuta:
• ai possessori di biglietti gratuiti;
• per servizi saltati o irregolari per cause di forza maggiore, come ad esempio calamità naturali, eventi atmosferici, imprevisti del veicolo, scioperi,
interruzioni stradali o, comunque, per cause derivanti da situazioni non imputabili all’Azienda.
• l’importo dello stesso è inferiore a 4 euro;
• il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche previsti dalla Carta dei Servizi;
• all’utente è già stato corrisposto un indennizzo relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.