INDENNIZZO IN CASO DI MANCATA RISPOSTA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA DELIBERA ART N. 28-2021

INDENNIZZO IN CASO DI MANCATA RISPOSTA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA DELIBERA ART N. 28-2021

Per tutti i reclami che richiedono una risposta, l’Azienda, si rivolgerà agli interessati per iscritto, rispondendo alla presente entro un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo o, in casi di giustificati, di 3 mesi. Decorsi inutilmente i suddetti termini, il Cliente può presentare il reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti o può avvalersi di procedure di risoluzione extragiudiziali delle controversie.
Inoltre, decorso il novantesimo giorno senza risposta al reclamo da parte dell’Azienda, è previsto un indennizzo automatico a favore del cliente.

L’utente infatti ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio/abbonamento acquistato in misura non inferiore al:
a) 10% nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo.