Trasporto Bagagli, Bici, Monopattini e Animali
Il viaggiatore può portare gratuitamente, sia a bordo del treno sia a bordo dell’autobus, un collo di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25.
Ogni collo eccedente la franchigia, per un numero massimo di due bagagli per ogni viaggiatore, è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice.
I bagagli possono essere trasportati sul mezzo sociale a condizione che siano posti negli spazi a ciò riservati, laddove presenti, non rechino disturbo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale e non danneggino il mezzo sociale.
I bagagli devono essere sempre sotto la custodia del viaggiatore. Ferrotramviaria risponde, difatti, solo dei danni derivanti da propria responsabilità.
Non è consentito il trasporto di oggetti pericolosi o eccessivamente ingombranti, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante.
Trasporto bagagli da e per la Fermata Aeroporto
Il viaggiatore che abbia come origine o destinazione del proprio viaggio la Fermata Aeroporto può portare gratuitamente a bordo del treno bagagli, per un numero massimo di tre a persona, senza limiti di dimensione e peso e senza costi aggiuntivi, purché non arrechino disturbo o danno agli altri passeggeri.
Il trasporto della bici al seguito è gratuito.
Il trasporto della bici al seguito sui treni e sui gli autobus è consentito:
• su tutti i treni e su tutti gli autobus per i modelli di tipo pieghevole (anche elettriche), con o senza l’utilizzo della sacca, purché siano di dimensioni non superiori a cm 110 x 70 x 30 e non arrechino pericolo o disagio agli altri viaggiatori;
• solo sui treni individuati dall’Azienda per tutti gli altri modelli di biciclette (escluse quelle elettriche) purché non eccedano i 2 metri di lunghezza;
non sono ammessi, pertanto, tandem e/o rimorchi.
Il possessore della bicicletta è tenuto ad effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico della stessa, attenendosi alle richieste e agli avvertimenti del personale aziendale, ed è responsabile dei danni causati alla propria e alle altrui biciclette, al personale, al materiale ferroviario e a terzi.
Inoltre, il viaggiatore non deve sostare sulle piattaforme ostacolando la salita e la discesa degli altri passeggeri.
Disposizioni specifiche per il trasporto delle biciclette non pieghevoli
• La bicicletta può essere trasportata solo sui treni individuati dall’Azienda.
Il trasporto è ammesso in ragione di una bicicletta per passeggero e non oltre il numero massimo consentito.
• Il trasporto è ammesso, sui treni attrezzati, nel limite dei posti disponibili nelle rastrelliere. Per l’accesso a tali treni, con la bici al seguito, bisognerà utilizzare esclusivamente la porta contraddistinta dal pittogramma rappresentante la bici.
• Sui treni non muniti di rastrelliere la bicicletta può essere sistemata negli spazi disponibili, fino a un numero massimo di due, preferibilmente in corrispondenza della postazione adibita al trasporto dei disabili in carrozzina, se non occupata. In questo caso si dovrà accedere ai treni utilizzando la porta contraddistinta da apposito pittogramma dei disabili.
• Non è consentito il trasporto delle bici nei casi di gruppi organizzati in numero superiore alle disponibilità di posti.
• I bambini di età inferiore ai 12 anni possono salire sui treni con la bicicletta solo se accompagnati da un adulto.
• L’utente che intenda viaggiare con bici al seguito deve recarsi dal Capo Treno per ricevere istruzioni in merito alla porta da utilizzare per le operazioni di carico e per la regolarizzazione del trasporto del mezzo; nel caso in cui il Capo Treno, per indisponibilità di posti, non autorizzi il trasporto della bicicletta, l’utente potrà allocare il mezzo nelle apposite rastrelliere presenti nelle stazioni e fermate o attendere il successivo convoglio adibito al trasporto biciclette.
• Durante il trasporto non è consentito lasciare oggetti o bagagli sulle biciclette o negli spazi adibiti al trasporto delle stesse.
• Le bici devono altresì essere poste, comunque, in modo tale da non costituire intralcio o disturbo all’uscita e/o entrata di viaggiatori e/o personale in servizio dell’esercente.
• È opportuno raggiungere la stazione alcuni minuti prima dell’orario previsto per la partenza del treno, per svolgere in comodità le operazioni di carico bici.
• I possessori di biciclette devono comunque attenersi ad eventuali ulteriori istruzioni impartite dal personale direttamente o a mezzo di diffusione sonora. In particolare, in caso di eccessivo affollamento delle vetture, i possessori di biciclette potranno essere invitati dal personale del treno ad attendere un convoglio successivo.
• In caso di emergenza o comunque in caso di necessità di evacuazione dei treni, le biciclette devono essere lasciate a bordo o, in caso di uscita dalle stazioni, in luogo opportuno per non intralciare gli altri viaggiatori. Se recuperabili, saranno restituite ai proprietari dietro presentazione dei titoli di viaggio e di un documento.
Le infrazioni relative alla sicurezza e alla regolarità dell’esercizio stabilite dal DPR 753/80 sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dal DPR stesso.
La Ferrotramviaria non effettua alcuna attività di custodia e, quindi, non garantisce da eventuali danni o furti alle biciclette lasciate in sosta.
Il trasporto dei monopattini al seguito è gratuito.
Il trasporto dei monopattini al seguito sui treni e sugli autobus è consentito:
• su tutti i treni e autobus, con o senza l’utilizzo della sacca, purché siano di dimensioni non superiori a cm 120 x 80 x 45 e non arrechino pericolo o disagio agli altri viaggiatori;
• ricorda di spegnere e chiudere il tuo mezzo prima di salire sul mezzo di trasporto.
Il possessore del monopattino è tenuto ad effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico dello stesso, attenendosi alle richieste e agli avvertimenti del personale aziendale, ed è responsabile dei danni causati al proprio e all’altrui monopattino, al personale, al materiale ferroviario/automobilistico e a terzi.
Inoltre, il viaggiatore non deve sostare sulle piattaforme ostacolando la salita e la discesa degli altri passeggeri.
A bordo del treno e dell’autobus è consentito il trasporto gratuito:
• di cani di piccola taglia, di peso non superiore ai 10 kg, purché muniti di museruola e guinzaglio, oppure, se molto piccoli, da tenersi in grembo, in ragione di 1 per ogni viaggiatore;
• di piccoli animali domestici custoditi in appositi contenitori di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25. Il trasporto di tali contenitori è regolamentato come il trasporto dei bagagli, al quale capitolo si rimanda.
Non è consentito il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida.
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa (Legge n° 60 dell’8/2/2006).
In ogni modo, il trasporto di animali è consentito in condizioni tali da impedirne la loro libera circolazione sul mezzo.
In nessun caso gli animali possono occupare un posto a sedere.
I proprietari di animali domestici sono responsabili del comportamento degli animali e devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché essi non arrechino disturbo agli altri utenti del servizio. In mancanza, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante, potranno essere allontanati dai mezzi sociali.
Di seguito una serie di FAQ del contenuto
TRASPORTO BAGAGLI
Il viaggiatore può portare gratuitamente, sia a bordo treno sia a bordo dell'autobus, un collo di peso non eccedente i 10 kg e di dimensioni non superiori a cm 75 x 50 x 25.
Ogni collo eccedente la franchigia, per un numero massimo di due bagagli per ogni viaggiatore, è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice.
I bagagli possono essere trasportati sul mezzo sociale a condizione che siano posti negli spazi a ciò riservati, laddove presenti, non rechino disturbo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale e non danneggino il mezzo sociale.
I bagagli devono essere sempre sotto la custodia del viaggiatore. Ferrotramviaria risponde, difatti, sono dei danni derivanti da propria responsabilità. Non è consentito il trasporto di oggetti pericolosi o eccessivamente ingombranti, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante.
Trasposto bagagli da e per la Fermata Aeroporto
Il viaggiatore che abbia come origine o destinazione del proprio viaggio la Fermata Aeroporto può portare gratuitamente a bordo del treno bagagli, per un numero massimo di tre a persona, senza limiti di dimensione e peso e senza costi aggiuntivi, purché non arrechino disturbo o danno agli altri passeggeri.